Quante volte sentiamo dire da parte delle banche che parte della documentazione richiesta o tutta non può essere consegnata in quanto la documentazione è ultradecennale e pertanto si è verificata la prescrizione, perché la documentazione non si trova, perché il cliente non ha diritto a riceverla ecc.
Noi almeno un paio di volte al giorno. In questo contesto si pone la recente decisione n. 21872 dell’Arbitro Bancario Finanziario (ricordiamo, strumento creato da Banca d’Italia), che ricorda ancora una volta seguendo l’indirizzo della Corte di Cassazione, che il rapporto tra banca e utente bancario deve (o meglio dovrebbe) basarsi su un dovere di buona fede da entrambe le parti, in particolare della banca vista la sua posizione di “forza” e “protezione dei suoi utenti”. Nello specifico, tale buona fede dev’essere presente anche nel momento in cui viene richiesta documentazione contrattuale riferita a finanziamenti, soprattutto se il rapporto è stato estinto meno di 10 anni fa, e pertanto la banca non ha scusanti per non fornire quanto richiesto.
Attenzione: un correntista o un mutuatario, ha tutto il diritto di avere la sua documentazione riferita ai suoi rapporti, ma vi consiglio, prima di intraprendere richieste, di valutare bene assieme ad un Professionista se farlo o comunque QUANDO farlo. Ricordo infatti che una richiesta documentale oggi, diversamente da 6/7 anni fa, è un vero e proprio campanello d’allarme per gli istituti. Pertanto, soprattutto se si è in difficoltà o si prevede di esserlo, è bene rivolgersi a Professionisti esperti che possano consigliare al meglio come muoversi in ogni fase del rapporto banca/utente.