Prosegue la lotta contro le Banche anche in relazione ai contratti di fideiussione prestati per garantire l’assolvimento di un debito. Con la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza il 14.12.2021 è stata dichiarata la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., quando essa risulta conforme al modello dello schema ABI perché tale clausola viola la legge Antitrust.
L’art. 1957 c.c. stabilisce che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Con la deroga al termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c., la Banca si assicura la piena libertà di citare in giudizio il fideiussore a seguito dell’inadempimento del debitore principale, senza rispettare i termini stabiliti dall’articolo. In sostanza quando lo riterrà opportuno farà valere il proprio credito contro il garante.
Una tale deroga è già stata censurata nel 2005 dalla Banca d’Italia con proprio provvedimento, per violazione delle norme sulla concorrenza e il mercato, ma purtroppo le Banche non hanno mai rispettato tale provvedimento.
Ebbene secondo il Tribunale di Vicenza, quando nei contratti di fideiussione vi è inserita una clausola di deroga all’art. 1957 c.c., si presume con assoluta certezza la violazione delle norme sulla concorrenza e sul mercato e una tale fattispecie rende nullo in modo parziale il contratto di garanzia.
Questa sentenza è la prova di quanto sia importante verificare la regolarità non solo del contratto di mutuo, ma anche del contratto di fideiussione. Il nostro Studio fornisce l’analisi peritale volta a far emergere le irregolarità che derivano dalla garanzia prestata a favore della Banca. Inoltre, il nostro staff di professionisti potrà consigliarti il percorso migliore per uscire dai tuoi problemi con una consulenza totalmente gratuita. Ti aspettiamo!!